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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO

[2]DEL REGIO ESERCITO.

[3]DISPOSIZIONI GENERALI.

[4]Art. 1.

[5]Sono soggetti alla leva:

  • a)i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta';
  • b)coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;
  • c)coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita.

[6]Non sono soggetti alla leva:

  • d)coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici;
  • e)coloro che, in applicazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto per i loro figli e discendenti dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

[7]Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle Isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, giusta le leggi ad essi relative.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~testo-unico-art1 · fonte del testo

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