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[1]Il Ministro per la guerra ha facolta' di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:

[2]1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;

[3]2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

[4]3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova, inabili a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso essi abbiano una o piu' figlie viventi;

[5]4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova;

[6]5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano ne' figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;

[7]6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

[8]7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

[9]8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

[10]9° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare;

[11]10° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

[12]Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 9 e 10 sono equiparati morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

[13]Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito della istruzione premilitare.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 14 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art85 · fonte del testo

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