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[1]Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto di militari alle armi o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

[2]Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.

[3]Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorita' militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art82 · fonte del testo

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