Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

[2]Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorita' giudiziaria i quali appartengano a classe o contingente gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art74 · fonte del testo

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