Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

[2]Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art67 · fonte del testo

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