Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. 257 parole tolte, 24 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
tolto: 1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
tolto: 2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
tolto: 3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
tolto: 4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
tolto: 5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 7° i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: 8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
tolto: Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.aggiunto: TESTO UNICO-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133