Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

[2]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:

  • a)il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;
  • b)un consigliere di Stato;
  • c)un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;
  • d)due ufficiali superiori, membri.

[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art37 · fonte del testo

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