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[1]((Le Commissioni mobili sono composte:

  • a)di un commissario di leva con funzioni di presidente;
  • b)di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;
  • c)di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilita', di un medico civile, membro;
  • d)di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

[2]La presidenza nei casi di assenza o d'impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.

[3]Le sedute delle Commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri Reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati)). 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 5 marzo 1943. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'art. 1 - sub articoli 24 e 31 - del presente decreto potra' essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo".

Testo in vigore dal 6 gennaio 1946 al 1 giugno 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946. 85 parole tolte, 71 parole aggiunte in 7 capoversi.

Le tolto: commissioni aggiunto: Commissioni mobili sono composte tolto: del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce;aggiunto: :

aggiunto: a) di un commissario di leva con funzioni tolto: anche di relatore e segretario; aggiunto: di presidente;

aggiunto: b) di un ufficiale tolto: superiore o capitano del Regio esercito in tolto: S.P.E. aggiunto: servizio permanente effettivo di grado non inferiore a capitano, delegato dal tolto: Ministro per la guerra. aggiunto: Ministero della guerra, membro;

tolto: La presidenza e' tenuta dal predetto magistrato, e nel caso di sua assenza o impedimento, e' tenuta dal commissario di leva.aggiunto: c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilita', di un medico civile, membro;

tolto: Assiste la commissione, in qualita' di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medicoaggiunto: d) di un ufficiale subalterno del Regio esercitotolto: , o, nella impossibilita', un medico civile aggiunto: in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

aggiunto: La presidenza nei casi di assenza o d'impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.

Le sedute delle tolto: commissioni aggiunto: Commissioni mobili sono pubbliche e vi assisteaggiunto: , con voce consultivaaggiunto: , un ufficiale dei carabinieri Reali. tolto: Vi interviene aggiunto: V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni tolto: comune aggiunto: Comune, il capo tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 5 marzo 1943. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra l'ufficiale di cui alla lettera b) dell'art. 1 - sub articoli 24 e 31 - del presente decreto potra' essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art31 · fonte del testo

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