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[1]In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda di cui al precedente articolo, si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.

[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

[3]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad uu giorno di carcere militare.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art206 · fonte del testo

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