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[1]Nei casi in cui gli articoli 196, 197, 198 e 199 stabiliscono la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha la facolta' di dichiarare che alla pena da lui pronunciata e' sostituita una riprensione giudiziale. La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facolta' di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

[2]La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che, intorno ai precetti della legge violata, e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

[3]Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione, o non l'accolga con rispetto, e' applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice puo' sempre ordinare che, nei certificati del cesellario spediti a richiesta dei privati, non si faccia menzione della condanna.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art200 · fonte del testo

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