Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il padre o, in mancanza, la madre, ovvero il tutore, che in qualsiasi modo impedisce od ostacola la presentazione del minore per il servizio dell'istruzione premilitare, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

[2]La disposizione precedente si applica anche ai direttori o presidi di Istituti o Convitti per i minori sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

[3]Se il fatto e' commesso da un direttore di azienda ovvero da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti, l'ammenda e' da L. 100 a L. 1000, la quale si applica anche nel caso in cui il direttore di azienda ovvero il datore di lavoro abbia impedito ovvero ostacolato la presentazione del dipendente per il servizio post-militare.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art198 · fonte del testo

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