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[1]I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata sino al doppio.

[2]La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione post-militare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

[3]Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione post-militare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.

[4]In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art197 · fonte del testo

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