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[1]L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato.

[2]Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art195 · fonte del testo

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