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[1]Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

[2]Egli, se arruolato, non puo' essere ammesso all'eventuale congedo anticipato, ma deve compiere la ordinaria ferma di leva.

[3]Peraltro egli puo' essere ammesso all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il suo arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art182 · fonte del testo

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