Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

[2]Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art175 · fonte del testo

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