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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militare.
[2]Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.
[3]Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.
[4]Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.
Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008
