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[1]Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

[2]Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la camera di punizione, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

[3]I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 110, altrettanti giorni quanti furono quelli dal ritardo della presentazione.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art166 · fonte del testo

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