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[1]A nessuna restrizione e' soggetto - da parte dell'autorita' militare - la concessione del passaporto:

  • a)ai giovani che espatriano, per qualsiasi ragione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di eta', i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo art. 73;
  • b)ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di eta' fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in finalita' di missionari cattolici.

[2]Nei casi previsti dalla lettera b) la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; percio' le autorita' incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 72 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara' senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

[3]Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti d'imbarco devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' diretto.

[4]La concessione del passaporto ai giovani che intendano recarsi all'estero dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di eta' per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera b) oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta, da parte dell'autorita' militare a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1965

    Altra decisione
    23 aprile 1965

    È necessario che il giudice precisi nell'ordinanza di rinvio se e quali delle norme impugnate appartenenti a testi normativi succedutisi nel tempo in ordine ad analoga materia egli ritenga in vigore; se e quali delle norme stesse ritenga per loro natura impugnabili avanti alla Corte costituzionale in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale; quali delle varie ipotesi contemplate nelle norme impugnate egli infine ritenga di dover riferire al caso sottoposto al suo giudizio. In difetto di tali indicazioni gli atti vanno restituiti al giudice "a quo".

    Art. 16 Testo unico sul reclutamento del Regio esercito · Art. 16 cost. · Art. 52 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art16 · fonte del testo

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