Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1943 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, diventa fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per il quale ottenne la rafferma spettano tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

[2]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

[3]Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilita' fisica, cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

[4]In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi.3 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1940, n. 1539

3

La L. 14 ottobre 1940, n. 1539, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 novembre 1939.

L. 14 dicembre 1942, n. 1690

6

La L. 14 dicembre 1942, n. 1690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennita' di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o gia' vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui al presente articolo in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, sempreche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite di entrambi i coniugi. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1940 al 30 gennaio 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 dicembre 1942, n. 1690

    La L. 14 dicembre 1942, n. 1690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennita' di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o gia' vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui al presente articolo in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, sempreche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite di entrambi i coniugi. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art151 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari