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((Il Ministro per la difesa ha la facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti ed in parte, gli arruolati nell'esercito:

  • a)che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente articolo 75;
  • b)aventi statura non superiore a quella di metri 1,54, o disarmonici, oppure inviati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a 90 giorni;
  • c)dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi;
  • d)residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dei precedenti articoli 72 e 73 e dispensati dal presentarsi alle armi per il disposto degli articoli 119 e seguenti, che rimpatrino, prima del compimento del 32° anno di eta' e dopo il congedamento della propria classe;
  • e)espatriati in seguito all'autorizzazione di cui al precedente art. 19)).

Testo in vigore dal 20 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1938 al 20 febbraio 1948. 21 parole tolte, 114 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il Ministro per la tolto: guerra aggiunto: difesa ha la facolta' di dispensare dal compiere la fermatolto: , tutti, o aggiunto: di leva, tutti ed in parte, gli arruolati tolto: nel Regio esercito aggiunto: nell'esercito:

aggiunto: a) che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente tolto: art. 75, e gli arruolati di piu' bassa statura sino aggiunto: articolo 75;

aggiunto: b) aventi statura non superiore a quella di metri tolto: uno e cinquantaquattro centimetri, compresa aggiunto: 1,54, o disarmonici, oppure inviati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a 90 giorni;

aggiunto: c) dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi;

aggiunto: d) residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dei precedenti articoli 72 e 73 e dispensati dal presentarsi alle armi per il disposto degli articoli 119 e seguenti, che rimpatrino, prima del compimento del 32° anno di eta' e dopo il congedamento della propria classe;

aggiunto: e) espatriati in seguito all'autorizzazione di cui al precedente art. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art128 · fonte del testo

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