Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 16 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 119, o il diritto alla dispensa ottenuta (se gia' arruolati), qualora si rechino nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane:

  • a)per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;
  • b)per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi, a seconda che provengano da paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o europei.

[2]Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatrio', o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 16.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art121 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari