Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero, salvo quanto e' stabilito dal 1° comma del successivo art. 133.

[2]In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art119 · fonte del testo

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