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[1]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
[2]Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari devono compiere sotto le armi tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.
Testo in vigore dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008
