Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1938 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
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4 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1935 al 1 maggio 1938. 276 parole tolte, 14 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: (Art. 13 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
tolto: I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:
tolto: 1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di eta' o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;
tolto: 2° quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verifichino nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;
tolto: 3° quelli che si verifichino dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre, purche' derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.
tolto: Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:
tolto: a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai numeri 1 e 2 del precedenteart. 91;aggiunto: Testo unico-art. 94
tolto: b) il passaggio a seconde nozze della madre;
tolto: c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;
tolto: d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermita' riportata a, causa di servizio militare;
tolto: e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 86 e la nascita di un figlio nel caso di cui al n. 12 dell'art. 87.
tolto: L'assegnazione a ferma minore e' pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 FEBBRAIO 1938, N. 329
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art94 · fonte del testo
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