Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]Allo scopo di costituire titolo all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

[3]1° gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

[4]2° gli irreperibili dei quali non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

[5]3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art91 · fonte del testo

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