tolto: 7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
tolto: 8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;
tolto: 9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o piu' figlie viventi;
tolto: 10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;
tolto: 11° figlio unico superstite di madre vedova;
tolto: 12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
tolto: 13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
tolto: 14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
tolto: 15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di eta', il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
tolto: 16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
tolto: 17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purche' non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
tolto: 18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
tolto: 19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purche' non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
tolto: 20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;
tolto: 21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purche' non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;
tolto: 22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
tolto: 23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
tolto: 24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
tolto: 25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
tolto: Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.aggiunto: Testo unico-art. 86
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 10 FEBBRAIO 1936, N. 395, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 25 MAGGIO 1936, N. 1101