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[1](Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3; art. 80 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in ferma ordinaria e ferme minori di primo, secondo e terzo grado.

[3]La durata della ferma ordinaria e delle ferme minori risulta dall'art. 110.

[4]La ferma ordinaria e' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'assegnazione a ferma minore.

[5]Le ferme minori possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli 86, 87 e 88, sotto le condizioni di cui all'art. 111 e salvo in ogni caso il disposto del 1° comma dell'art. 112.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art84 · fonte del testo

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