Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 79 T, U. 5 agosto 1927).

[2]La riforma pronunciata dall'autorita' militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso detto termine, e' revocabile soltanto se sia stata pronunciata per corruzione o per i reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art82 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari