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[1](Art. 75 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 75.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art78 · fonte del testo

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