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[1](Art. 3 Legge 24 dicembre 1928, a. 2959).

[2]Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di eta', possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

[3]Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio.

[4]In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverra' definitiva a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art73 · fonte del testo

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