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[2]Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtu' della facolta' di cui al 2° comma dell'art. 3, siano stati inscritti nelle liste di leva della classe dell'anno precedente.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
