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[1](Art. 62 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
