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[1](Art. 7 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Coloro che, nel concorso alla leva di terra, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei titar+(o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
