Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 56 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o titar+(pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purche' pero' la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.

[3]E' inoltre corrisposta loro una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

[4]Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennita' di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art58 · fonte del testo

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