Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1938 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
Abrogato dal 1 maggio 1938
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3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. 264 parole tolte, 14 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 42 T. U. 5 agosto 1927).aggiunto: Testo unico-art. 43
tolto: Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
tolto: 1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune:
tolto: 2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
tolto: 3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
tolto: 4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
tolto: 5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 7° i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune;
tolto: 8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
tolto: Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 FEBBRAIO 1938, N. 329
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art43 · fonte del testo
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