Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 41 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro e' imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art42 · fonte del testo

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