Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 10 Legge 29 divembre 1930, n. 1759).

[2]Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 102 e' punito con un'ammenda da L. 50 a L. 500.

[3]Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nell'art. 102 in caso di mancata regolare frequenza del corso premilitare senza giustificato motivo, nonche' i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art198 · fonte del testo

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