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[1](Art. 156 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla assegnazione a ferma minore, possono ottenere di esservi assegnati, purche' non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'assegnazione medesima.

[3]I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta assegnazione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di assegnazioni a ferma minore pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

[4]I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art192 · fonte del testo

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