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[1](Art. 155 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.
[3]I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
[4]Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
[5]La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3° comma dell'art. 190, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
