Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 152 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[3]Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

[4]I medici, chirurghi e farmacisti, che abbiano procurato la suddetta infermita' o in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art187 · fonte del testo

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