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[1](Art. 14 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

[3]Egli, se arruolato, non potra' essere assegnato a ferma minore, ma dovra' compiere la ordinaria ferma di leva.

[4]Peraltro egli potra' essere assegnato a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

[5]Nei casi poi specificati nell'articolo seguente, l'omesso incorrera' nelle pene ivi comminate.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art184 · fonte del testo

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