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[1](Art. 149 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Non possono essere o rimanere assegnati alle ferme minori di cui all'art. 84.
[3]1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 192 per i renitenti;
[4]2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
[5]3° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
