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[1](Art. 138 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

[3]Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art172 · fonte del testo

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