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[1](Art. 1 legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]I giovani inscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici per avere gia' compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

[3]In tali casi la concessione del passaporto importa di per se' stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; percio' le autorita' incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 72 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara' senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

[4]Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti di imbarco devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui si e' diretto.

[5]La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per scopi diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo sara' soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art16 · fonte del testo

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