Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 129 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

[3]Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art149 · fonte del testo

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