Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 129 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno.

[3]Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art131 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari