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[1](Art. 95 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
[3]Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni e' computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
