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[1](Art. 93 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 149 e 150 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
