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[1](Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art. unico R. decretolegge 5 agosto 1927, n. 2293).

[2]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo dell'eta' loro.

[3]E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta'.

[4]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art108 · fonte del testo

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