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[1](Art. 9 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta didenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorita' militari territoriali.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938
